Voto Domiciliare (Elettori Infermi)
Con l'approvazione del D.L. n. 1/2006 (convertito con legge n. 22/2006) il legislatore ha introdotto il principio del "voto domiciliare", cioè l'esercizio del diritto di voto presso il domicilio dell'elettore.
La procedura è riservata agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tali elettori debbono inviare entro il 15° giorno antecedente la data della votazione all'Ufficio Elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
Voto Domiciliare (Elettori Infermi)
Voto Domiciliare (Elettori Infermi)